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Le Direttive
Le Direttive sono norme comunitarie che hanno la caratteristica di non essere obbligatorie nei confronti della generalità dei soggetti ma di indicare, con valore vincolante, agli Stati membri quali sono gli obiettivi da raggiungersi e in quale intervallo di tempo. E' necessario quindi che gli Stati, attraverso norme interne, modifichino, se necessario, il proprio ordinamento giuridico per rendere possibile il conseguimento dell'obiettivo previsto dalla Direttiva.
Direttive di Sistema Generale e Direttive settoriali
Sistema generale di riconoscimento

Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni

Secondo sistema generale di riconoscimento
Medici
Dentisti
Veterinari
Farmacisti
Infermieri
Ostetriche
Architetti
Avvocati

 

Il riconoscimento dei titoli professionali nell'Unione Europea
La libera circolazione dei professionisti è uno dei fulcri dell'integrazione europea. Le Direttive relative ai Sistemi generali di riconoscimento dei titoli professionali segnano una svolta radicale nella politica di attuazione della libera circolazione delle persone e del diritto di stabilimento. Il primo Sistema generale, la Direttiva 89/48/CEE, rappresenta il passaggio dalle direttive di armonizzazione che imponevano standard minimi alle formazioni professionali, professione per professione, a una prospettiva generale fondata sul principio di mutuo riconoscimento.
In materia di accesso all'occupazione, il diritto europeo vieta espressamente ogni discriminazione tra i cittadini comunitari fondata sulla nazionalità, con l'eccezione di particolari attività connesse con l'esercizio di cariche pubbliche e con la tutela degli interessi generali dello Stato (Articolo 48, comma 4); ma in assenza di questo tipo di discriminazione legittimo, spesso l'accesso e l'esercizio di professioni dipendono dalla garanzia di conoscenze pratiche e teoriche sancite da diplomi, certificati o titoli di altra natura diversi da un paese all'altro.
Fin dagli anni '60 la Comunità, consapevole del carattere strategico delle disposizioni per l'equipollenza dei diplomi e per la corrispondenza delle qualifiche, si è adoperata per mettere in atto il riconoscimento reciproco per molte professioni specifiche. Ha emanato a questo scopo circa 60 Direttive; è stato così liberalizzato l'accesso alla maggior parte delle attività industriali, artigianali e commerciali introducendo, ove necessario, misure atte ad agevolare tale accesso attraverso il riconoscimento, nel paese ospitante, dell'esperienza professionale maturata nel paese d'origine.
Per altre professioni, per le quali gli aspetti formativi e professionali hanno particolare rilevanza, si sono adottati meccanismi articolati in modo da armonizzare le condizioni per l'esercizio dell'attività anche sul piano della formazione; le norme comunitarie hanno cioè fissato criteri qualitativi e quantitativi che condizionano il riconoscimento reciproco dei relativi diplomi.
Le professioni oggetto delle Direttive CEE che presentano tali caratteristiche appartengono principalmente al settore sanitario (medici, infermieri, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti), ma sono state codificate anche le professioni di avvocato ed architetto.
Nel 1985 la Commissione propone al Consiglio la direttiva Sistema generale di riconoscimento dei diplomi, volta a consentire in tutti i paesi membri l'esercizio di attività professionali regolamentate. La Direttiva 89/48/CEE, approvata il 21 dicembre 1988 dal Consiglio ed in vigore dal 4 gennaio 1991, riguarda tutte quelle professioni per il cui accesso è prevista una formazione di livello universitario o superiore di almeno tre anni. Per quello che riguarda l'ambito residuale, cioè tutte le attività professionali condizionate dal possesso di un titolo di formazione di livello universitario inferiore a tre anni, o non universitario di durata qualsiasi o secondario breve o lungo, il 18 giugno 1992 il Consiglio ha adottato la Direttiva 92/51/CEE, entrata in vigore il 18 giugno 1994.
Le due Direttive, che formano nel loro insieme il cosiddetto Sistema generale, presentano il grande vantaggio di istituire un nuovo metodo di riconoscimento che capovolge completamente la filosofia di approccio al problema proprio delle Direttive settoriali: non più lo sforzo di armonizzare le formazioni, ma il reciproco riconoscimento basato sulla mutua fiducia.
L'analisi dei punti che maggiormente qualificano le Direttive mette in evidenza il loro carattere innovatore e il porsi come momenti essenziali del processo di integrazione europea. Infatti sono molti gli aspetti importanti e innovativi che le caratterizzano:
- in primo luogo il carattere generale, in quanto si applicano a tutte le professioni regolamentate che non rientrano in una direttiva specifica;
- il riconoscimento è fondato sul principio della reciproca fiducia; questo significa che uno Stato membro non può rifiutare l'accesso a una professione regolamentata ad un professionista proveniente da un altro Stato membro in possesso dei requisiti richiesti. Il problema dell'armonizzazione delle formazioni è, quindi, completamente superato;
- il riconoscimento è accordato ad un "prodotto finito" e cioè ad un professionista qualificato che ha già ricevuto la formazione professionale richiesta per esercitare la sua professione nello Stato membro di origine o provenienza. Il termine "diploma" nella direttiva è proprio usato nel senso di "prodotto finito";
- nel caso in cui si presentino differenze sostanziali nelle materie di formazione, nella struttura e nella durata della formazione o nei campi di attività, le direttive prevedono meccanismi di compensazione che si concretizzano in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento o in una esperienza professionale complementare.

 
   

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