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Consiglio d’Europa - Unesco
Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative
all’istruzione superiore nella Regione Europa
 

 

La Convenzione è stata adottata nella Conferenza Diplomatica di Lisbona dell'11 aprile 1997.
Essa supera tutte le precedenti Convenzioni in materia di riconoscimento dei titoli accademici adottate dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco.
 
La Convenzione è stata firmata, ma non ancora ratificata dall'Italia. Essa non è pertanto ancora formalmente in vigore. La procedura parlamentare di ratifica è attualmente in corso.
 
Indice annotato della Convenzione:

  • Sezione 1: definizioni terminologiche
  • Sezione 2: definizione dei compiti delle autorità responsabili in materia di riconoscimento dei titoli

    (Nel caso in cui le autorità centrali siano competenti in materia di riconoscimento, lo Stato dovrà adottare tutte le misure per assicurare l'applicazione della Convenzione. Quando la competenza ricade invece sulle istituzioni di istruzione superiore, le autorità centrali dovranno trasmettere loro il testo della Convenzione compiendo ogni passo affinché esse la accolgano favorevolmente e ne applichino le misure previste)
  • Sezione 3: princìpi fondamentali per la valutazione delle qualifiche

    (Obbligo di valutazione di tutte le domande di riconoscimento; non discriminazione; trasparenza delle procedure; informazione; durata ragionevole del procedimento; motivazione del mancato riconoscimento; possibilità di appello in caso di decisioni negative)
  • Sezione 4: princìpi del riconoscimento dei titoli stranieri di scuola secondaria per l'accesso all'università

    Sono riconosciuti per l'accesso all'istruzione superiore di un Paese quei titoli che nel paese estero consentono l'accesso al locale sistema di istruzione superiore; possibilità di rifiutare il riconoscimento in caso di differenze sostanziali tra le condizioni generali di accesso nei due Paesi; norme relative ai requisiti specifici di accesso: numero chiuso, accesso limitato a particolari filiere di insegnamento, esami complementari, conoscenza della lingua, qualifiche non tradizionali, titoli rilasciati da scuole operanti in paesi terzi)
  • Sezione 5: riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

    (Obbligo di riconoscere i periodi di studio effettuati in una istituzione di istruzione superiore all'estero, salvo il caso di differenze sostanziali; il riconoscimento è subordinato all'esistenza di un accordo preliminare tra i due istituti e al rilascio della necessaria certificazione)
  • Sezione 6: riconoscimento dei titoli accademici finali

    (Obbligo di riconoscere i titoli di istruzione superiore conseguiti all'estero, salvo l'esistenza di differenze sostanziali di formazione; il riconoscimento comporta la possibilità di accedere a livelli successivi di istruzione superiore e di utilizzare il titolo accademico; il riconoscimento può facilitare l'accesso al mercato del lavoro nel rispetto delle normative nazionali; la valutazione dei titoli accademici stranieri può assumere le forme di pareri finalizzati all'accesso al lavoro o all'ammissione a programmi di formazione; il riconoscimento di titoli rilasciati da istituti stranieri operanti sul territorio nazionale può essere subordinato a condizioni specifiche previste dalla legislazione nazionale)
  • Sezione 7: riconoscimento dei titoli di studio dei rifugiati
  • Sezione 8: informazioni sulla valutazione delle istituzioni di istruzione superiore

    (Obbligo di fornire informazioni sui sistemi nazionali di valutazione della qualità delle istituzioni; obbligo di fornire informazioni sul sistema nazionale di istruzione superiore: istituzioni, ordinamenti didattici, istituzioni operanti all'estero)
  • Sezione 9: informazioni in materia di riconoscimento

    (Ogni Stato deve provvedere ad istituire un centro nazionale di informazione sul riconoscimento dei titoli stranieri di istruzione superiore)
  • Sezione 10: meccanismi di ratifica della convenzione
  • Sezione 11: clausole finali

Testo della Convenzione di Lisbona:
in lingua inglese - http://www.coe.fr/eng/legaltxt/165e.htm
in lingua francese -  http://www.coe.fr/fr/txtjur/165fr.htm 

 
   

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