Le notizie di seguito riportate sono tratte dalle note del 28 luglio 2000 e del 19 ottobre 2001
I docenti interessati a compiere un viaggio di studio nell'ambito di un Protocollo Culturale devono inoltrare domanda almeno 3 mesi prima del viaggio indicandone la data precisa sull'apposito modello (formato .pdf e formato .rtf) da trasmettere al Ministero dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica - Direzione Generale per l'Università - Ufficio IV - Piazza Kennedy n. 20, 00144 Roma.
La domanda dovrà essere inoltrata almeno tre mesi prima del viaggio indicandone la data precisa.
Alla domanda dovrà essere allegata in doppia copia la lettera di invito dell'Università straniera ospitante, in originale (non fax).
Soltanto il rispetto di questi tempi e la completezza della documentazione consentiranno a questo Ufficio di procedere alla autorizzazione della visita di studio nei limiti dei posti disponibili.
Si fa presente comunque che sarà data priorità a docenti che non abbiano già usufruito di tali condizioni negli anni precedenti e a visite che costituiscano il presupposto per l'inizio di collaborazioni interuniversitarie e/o prevedano la messa a punto di progetti di ricerca in comune.
Al termine della visita di studio gli interessati dovranno inviare alla Direzione Generale per l'Università – Ufficio IV:
- entro 60 giorni una relazione sulla missione svolta che indichi sinteticamente i risultati conseguiti con la visita;
- il biglietto di viaggio in originale e le realtive carte di imbarco, il tutto anche in fotocopia;
- le seguenti notizie personali: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e sede di servizio, conto corrente bancario con le relative coordinate e ubicazione delle sede dell'agenzia.
Sulla base di tale documentazione il MIUR provvederà al rimborso delle sole spese sostenute per il viaggio, per il quale si raccomanda l’uso delle tariffe più convenienti.
Sulla base degli Accordi previsti nei Protocolli le competenti Autorità straniere si assumeranno gli oneri relativi alle spese del soggiorno, per la durata massima indicata nel testo del Protocollo stesso.
La lettura delle due note completerà il quadro delle informazioni sopra esposte.
|