MIUR -  UniversitāHome MIUR
Ricerca nel sito
 
Vai alla Ricerca Avanzata
Mappa del sito
Guida al sito
_ Divisore Grafico
_  Entra inHome Universitā Entra inCooperazione internazionale Entra inAccordi e politiche internazionali Entra inUniversitā italo-francese Entra inDocumentazione  - Sezione corrente

  Entra in Protocollo relativo all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Francese che istituisce l'Universitā Italo-Francese firmato il 6 ottobre 1998 a Firenze Divisore Grafico
_


PROTOCOLLO
RELATIVO ALL’ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE
CHE ISTITUISCE L’UNIVERSITÀ ITALO-FRANCESE
FIRMATO IL 6 OTTOBRE 1998 A FIRENZE

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese. di seguito denominati "Parti Contraenti",

richiamandosi all'Accordo tra il. Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese che istituisce l' Università italo-francese, firmato il 6 ottobre 1998 a Firenze ed in particolare all' art. 6,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Nel presente Protocollo sono indicate le attività comuni, le modalità di finanziamento e tutti gli aspetti concernenti il funzionamento dell'Università italo-francese, di seguito denominata "Università".

ARTICOLO 2

Le attività dell' Università sono finalizzate a

- Promuovere rapporti e scambi di docenti e studenti fra le istituzioni di istruzione superiore italiane e francesi, al fine di costituire una rete di istituzioni su obiettivi di formazione integrata;

- Favorire iniziative di interesse comune in materia di formazione iniziale e continua, di ricerca e di formazione dei giovani ricercatori.

In tale quadro, l’Università promuove e sostiene, in particolare, azioni nei seguenti settori:

- attuazione di programmi di studio e di ricerca italo-francesi, in differenti discipline e

- differenti cicli di studio, con l’obiettivo dell' armonizzazione dei cicli di studio e

- dello sviluppo di iniziative di comune interesse, nello spirito della Dichiarazione della Sorbona del 25 maggio 1998;

- realizzazione di periodi di studio della durata di almeno 6 mesi nelle istituzioni partner, vigilando affinché i periodi di studio e gli esami sostenuti siano reciprocamente riconosciuti;

- realizzazione di periodi di tirocinio professionale, compresi gli stages in azienda;

- conseguimento, in seguito a programmi di studio integrati, di:

a. doppi diplomi o diplomi congiunti riconosciuti a livello nazionale;

b. dottorati con tesi in co-tutela;

- attivazione di progetti comuni nel campo della ricerca e dello sviluppo, promuovendo in particolare progetti complementari e interdisciplinari;

- realizzazione di iniziative comuni in materia di formazione permanente e insegnamento a distanza.

L’Università si impegna a costituire un centro di informazione e di documentazione, a mettere in rete le istituzioni attive nella cooperazione italo-francese e a creare un sito Internet.

ARTICOLO 3

L’Università promuove partenariati con le istituzioni di istruzione superiore di altri paesi dell'Unione Europea al fine di realizzare un sistema armonizzato di percorsi formativi, come convenuto e sottoscritto nella Dichiarazione della Sorbona. A tale scopo, partecipa alla promozione di ogni iniziativa che a livello comunitario possa contribuire al conseguimento di tale obiettivo.

ARTICOLO 4

L' Università è aperta alla collaborazione con istituzioni di istruzione superiore dei Paesi terzi, in particolare europei e dell' area mediterranea, con l' obiettivo di promuovere corsi integrati di studio e la partecipazione congiunta a programmi comunitari ed internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.

ARTICOLO 5

L' Università stabilisce partenariati con e tra le istituzioni di istruzione superiore, imprese, enti territoriali e di ricerca dei due Paesi, al fine di incoraggiare ogni forma di collaborazione utile al conseguimento degli obiettivi dell' Università stessa.

ARTICOLO 6

L' esame e l' esecuzione di tali attività sono assicurati da:
- il Consiglio Scientifico. costituito da un numero uguale di personalità italiane e francesi (7), nominate per tre anni secondo le procedure proprie di ciascuna delle Parti Contraenti, cioè, rispettivamente:

- un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri;
- un rappresentante del Ministero dell' Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Cinque (5) rappresentanti della comunità universitaria e scientifica.

Il Consiglio può far ricorso, a titolo consultivo, ad uno o più esperti di ambienti professionali e scientifici.

Il Consiglio elegge per tre anni, tra i suoi membri, un Presidente e un Vice-Presidente.
Tali funzioni sono assunte a turno da ciascuna delle due Parti Contraenti.

- il Segretariato, che ha la sede, per la parte italiana, a Torino e, per la parte francese, a Grenoble.
I due Segretari sono nominati dai Ministri responsabili dell’Università e della Ricerca per una durata di tre anni rinnovabili. Le funzioni di Segretario Generale sono assicurate a turno da ciascuna delle Parti Contraenti. Il Segretariato Generale attua gli orientamenti definiti dal Consiglio

ARTICOLO 7

Le due Parti Contraenti si impegnano a sostenere in parti uguali le spese di avvio e di funzionamento dell’Università.
Tale disposizione va intesa nel quadro e nei limiti delle disponibilità di bilancio di ciascuna delle Parti Contraenti.
Per il perseguimento dei propri obiettivi l’Università ricerca ogni forma di sostegno, in particolare finanziario, da parte di persone fisiche o giuridiche.
Le iniziative enunciate all' art. 2 possono anche beneficiare di contributi su linee di finanziamento nazionali, comunitarie o internazionali. In tale contesto il Segretariato offre il suo appoggio alle iniziative destinate alla partecipazione a bandi e gare comunitarie.

ARTICOLO 8

Il presente Protocollo ha la stessa durata dell' Accordo al quale si riferisce.
Esso entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate il completamento delle rispettive procedure interne, purchè la suddetta entrata in vigore non preceda quella dell' Accordo al quale si riferisce. Esso può essere modificato di comune accordo tra le Parti Contraenti e le modifiche così decise congiuntamente entrano in vigore con Scambi di Note.

In fede di che, i Rappresentanti delle Parti Contraenti , debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo:

Fatto a Firenze, il 6 ottobre 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facendo egualmente fede.

F.to Il Ministro dell' Università
e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica
della Repubblica italiana
F.to Il Ministro dell’Educazione
Nazionale, della Ricerca e della
Tecnologia
della Repubblica francese



Rubrica Cooperazione internazionale - Accordi e politiche internazionali - Università Italo-Francese

 

 
   

Divisore Grafico

Home MIUR
HOME - Ricerca Scientifica e Tecnologica - Alta formazione Artistica e Musicale - Università
Documenti - Atti Ministeriali - Normativa - Studi e documentazione
Eventi - Comunicati stampa - Manifestazioni e convegni - Pubblicazioni
Ministero - Organizzazione URST - URP - Ufficio di Statistica - Organi
Divisore Grafico