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La Commissione tecnico - consultiva, in relazione a specifici quesiti, ha espresso nella riunione del 12/04/06 i seguenti avvisi e pareri:
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relativamente ai destinatari delle disposizioni di cui all’art.1, comma 10, della legge,la Commissione ritiene che tra questi sono ricompresi anche i soggetti di cui al successivo comma 11, i quali, mantenendo le proprie funzioni e i relativi doveri istituzionali, assumono altresì la qualifica di professore aggregato limitatamente al periodo di durata dell’incarico.
Con riferimento alla retribuibilità dei predetti soggetti, in attesa della definizione dei parametri stabiliti con D.M. da adottare ai sensi dello stesso art. 1, comma 10, della legge, le università possono fare utile riferimento ai criteri già adottati in materia dai competenti organi accademici.
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La Commissione ritiene che il requisito dei tre anni di insegnamento di cui all’art. 1, comma 11,si riferisce esclusivamente ai tecnici laureati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50 del D.P.R. 382/80, dell’art. 16 della legge n. 341/90 e dell’art. 1 , comma 11, della legge n. 4/99.
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Con riferimento all’ultimo periodo dell’art. 1, comma 9, della legge, la Commissione ritiene di dover segnalare che il parere del Consiglio Universitario Nazionale deve essere richiesto sia con riferimento alla chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all’estero, sia a quella per chiara fama. Quanto a questi ultimi, si applicano le disposizioni di cui all’art. 17, comma 112, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e del decreto ministeriale 25 luglio 1997, come modificato dal decreto ministeriale 2 agosto 1999. Segnala inoltre la necessità, al fine di armonizzare le procedure per la chiamata diretta, che il Ministero inviti il Consiglio Universitario Nazionale a definire in via preliminare i criteri di riferimento che saranno adottati per la valutazione delle proposte delle Università per l’espressione del prescritto parere.
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