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La commissione tecnico consultiva, nella seduta del 27 maggio 1999, ha espresso i seguenti pareri:
- La domanda di partecipazione ad una procedura valutativa, è computata nel numero delle cinque domande previsto quale limite massimo dall'art.2, comma quattro, del D.P.R. n.390/98, anche qualora sia intervenuta successiva rinuncia dopo il termine di scadenza previsto dal bando per la presentazione delle domande. Da tale computo è, invece, esclusa la domanda per la quale sia intervenuta rinuncia entro il predetto termine.
- La rinuncia alla nomina come membro designato e la conseguente designazione di un altro docente devono necessariamente avvenire prima della definizione degli elenchi provvisori relativi all'elettorato, dalla cui data decorrono i termini per la pubblicizzazione e la presentazione di eventuali opposizioni. E' comunque ammissibile la sostituzione del membro designato per rinuncia motivata da gravi impedimenti (salute ecc.) o per cause di forza maggiore ( decesso, sospensione cautelare ecc.) a condizione che la Facoltà designi un componente della stessa fascia, rimanendo in tal modo inalterata la composizione dell'elettorato.
Roma, 27 maggio 1999
Nota del 28/05/1999 prot. n. 339
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