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La Commissione tecnico consultiva, nella riunione del 24 maggio 2000, ha espresso i seguenti pareri e avvisi:
- Il periodo temporale previsto dall'art.5, comma 2, della legge n. 210/98, scade il 19 ottobre 2000. Le commissioni giudicatrici potranno, pertanto, proporre fino a tre idonei relativamente alle procedure valutative bandite entro tale data.
- Ai fini del computo del numero massimo di domande di partecipazione a valutazioni comparative, l'art. 10, comma 2, del D.P.R. 23.3.2000, n.117 fa riferimento all'anno solare. Conseguentemente vengono computate, ai predetti fini, le sole domande relative a bandi che abbiano termini di scadenza compresi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2000.
- Il divieto di far parte di altre commissioni per lo stesso settore e tipologia di valutazione comparativa per il periodo di un anno va riferito al singolo componente ed opera a decorrere dal relativo decreto di nomina a commissario. Pertanto, i professori e ricercatori che siano stati già nominati in commissioni che necessitino di integrazione, per mancanza di eletti o per il venir meno a vario titolo di altri componenti, possono entrare a far parte di altre commissioni decorso un anno dalla loro nomina. A tale riguardo, al fine di pervenire ad uniformità di trattamento, si ritiene che i Rettori, all'esito dello scrutinio di voto, debbano provvedere tempestivamente alla nomina dei commissari eletti e designati anche in presenza di commissioni incomplete.
- L'ipotesi in cui facciano parte della medesima commissione due componenti di diversa qualifica i quali, in altra procedura valutativa, rivestono rispettivamente la posizione di candidato e commissario, è ritenuta, da consolidata giurisprudenza, suscettibile di condizionare la serenità ed imparzialità della funzione giudicante. In presenza di tale ipotesi, i Rettori hanno, pertanto, facoltà di intervenire per rimuovere la situazione di incompatibilità.
- L'art.1 della legge n. 210/98 prevede, nel primo periodo del secondo comma, che le università possono emanare, con propri regolamenti, disposizioni modificative e integrative delle norme dettate dal D.P.R. n. 390/98 limitatamente ai criteri generali in base ai quali devono essere effettuate le valutazioni comparative ed alle modalità di individuazione e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. La potestà regolamentare degli atenei in materia di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori può pertanto essere esercitata soltanto nell'ambito sopra individuato con la conseguenza che ulteriori disposizioni modificative del D.P.R. n.390/98 adottate in regolamenti di Ateneo devono ritenersi illegittime. Il Sistema Informativo non è pertanto abilitato a recepire provvedimenti rettorali adottati sulla base di regolamenti di ateneo contenenti disposizioni che contrastano con le norme dei DD.PP.RR. nn. 390/98 e 117/2000.
- Con nota ministeriale n. 208 del 14 febbraio 2000 il Ministero ha segnalato ai Rettori l'illegittimità dei bandi di procedure valutative che facciano riferimento ai nuovi settori disciplinari individuati nel D.M.23.12.99. I bandi per procedure valutative riferite a tali settori dovranno essere pertanto rettificati con conseguente riapertura dei termini.
Roma, 24 maggio 2000
Nota del 26/05/2000 prot. n. 1610
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