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  Entra in Nota del 06/10/2000 prot. n. 536/segr/04 Divisore Grafico
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        La Commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 27 settembre 2000, ha espresso i seguenti pareri in merito a specifiche questioni prospettate dalle autorità accademiche:

        1) nel valutare il curriculum complessivo del candidato, la commissione giudicatrice può tenere conto dei lavori scientifici in esso indicati, non compresi nel novero delle pubblicazioni inviate entro il limite massimo stabilito nel bando, prendendo in considerazione esclusivamente i criteri individuati nelle lettere c) d) ed e) dell'art.4, comma 2, del D.P.R.n.117/2000.

        2) Le deliberazioni del Consiglio di Facoltà concernenti la chiamata degli idonei, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.117/2000, nonché le chiamate per trasferimento, sono adottate a scrutinio palese, alla luce dei principi generali che reggono l'ordinamento universitario.

        3) Il testo dell'art.3, comma 3, del D.P.R. n.117/2000 sembra limitare ai soli professori ordinari la composizione dei Consigli di Facoltà ai fini della designazione dei membri delle commissioni giudicatrici. L'interpretazione sistematica della specifica norma fa ritenere tuttavia indubbio che alle predette deliberazioni partecipino anche i professori straordinari, sia perché aventi titolo all'elettorato attivo per l'individuazione dei componenti elettivi, sia perché la medesima disposizione non richiede la conferma in ruolo per i professori associati ed i ricercatori.

        4) L'art.2, comma 6, del D.P.R. n.117/2000 consente che i bandi possano prevedere limitazioni al numero massimo di lavori scientifici da presentare e non anche limitazioni relative al periodo temporale di pubblicazione.

        5) L'esclusione, a qualsiasi titolo, da una procedura valutativa non comporta il depennamento della relativa domanda dal computo del numero massimo di domande che possono essere presentate in un anno solare. L'art.2, comma 10, del D.P.TR. n.117/2000 fa, infatti, esclusivo riferimento alla mera presentazione di domande e non anche alla effettiva partecipazione alle relative procedure valutative.

        6) Le procedure telematiche, previste dall'ar.4, comma 12, del D.P.R. n.117/2000, possono essere adottate soltanto dopo la riunione di insediamento della commissione giudicatrice, sempre che in tale riunione ne sia concordata l'utilizzazione.

        7) L'indisponibilità, debitamente motivata ed accettata dal Rettore, ad assumere la qualità di componente designato comporta l'esclusione dall'elettorato passivo, relativo alla medesima procedura valutativa, nella stessa sessione di voto e nell'eventuale votazione suppletiva.

Roma, 27 settembre 2000




Nota del 06/10/2000 prot. n. 536/segr/04

 
   

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