La Commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 21 novembre 2000, ha espresso i seguenti pareri in merito a specifiche questioni prospettate dalle autorità accademiche:
1) Ai fini della composizione dell'elettorato attivo e passivo, dalla prossima sessione di voto, ai docenti eletti o designati che rinuncino a qualsiasi titolo alla nomina in una commissione giudicatrice, si applica il disposto di cui al comma 7, art. 3 del DPR 117/2000, a prescindere dalla effettiva partecipazione ai lavori della commissione.
2) In merito all'inquadramento sui nuovi settori scientifico-disciplinari, che dovrà avvenire entro il 31.3.2001 sulla base delle tabelle allegate al D.M. 4.10.2000, l'incompatibilità per un anno dei professori e dei ricercatori nominati commissari di cui all'art. 3 D.P.R. 117/2000 si applica anche in presenza di opzioni fra più settori. Pertanto è da considerare indisponibile il componente nominato sul vecchio settore anche nel caso di inquadramento sul nuovo settore opzionale.
Roma, 21 novembre 2000
Nota del 01/12/2000 prot. n. 750/SEGR/04
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