La Commissione tecnico-consultiva, in relazione a specifici quesiti, ha espresso, nella riunione del 16 maggio 2001, i seguenti avvisi e pareri:
Non sussiste contrasto tra la disposizione regolamentare dell’art. 3, comma12, del DPR n.117 che si riferisce esclusivamente alla composizione dell’elettorato ai fini delle elezioni suppletive e il parere, già espresso in data 22.2.2001 con il quale si afferma, in via generale, il principio del computo dell’anno di incompatibilità anche nei confronti dei docenti eletti o designati che abbiano rinunciato alla nomina.
La Facoltà che ha deliberato di non procedere alla chiamata degli idonei della propria procedura non può chiamare un idoneo di un’altra procedura bandita per un diverso settore, anche se tali settori, trovandosi in corrispondenza univoca, confluiranno nel nuovo medesimo settore.
A garanzia dei candidati, sussiste l’obbligo da parte del Rettore di sostituire i commissari cui è imputabile il ritardo dei lavori di una commissione giudicatrice, dopo la scadenza del termine espressamente previsto dal regolamento.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione dei settori scientifico disciplinari, che non recano più l’indicazione delle singole discipline, la prova didattica, prevista per le procedure concernenti posti di I e di II fascia, deve essere relativa ad una area tematica ricompresa nella declaratoria del settore scientifico disciplinare di cui allo stesso decreto.
Roma, 16 maggio 2001
Nota del 25/05/2001 prot. n. 1339/SEGR/04
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