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Ai fini specifici delle presenti disposizioni, sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini di NORVEGIA, ISLANDA, e LIECHTENSTEIN, ai quali con decorrenza, rispettivamente, 1 gennaio 1994 e 1 maggio 1995, vengono applicati i Regolamenti CEE 1408/71, 1612/68, a seguito dell’intervenuta ratifica da parte dei predetti Paesi dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, nonché il Regolamento n. 307/1999 che dispone l’estensione agli studenti delle norme contenute nei precedenti Regolamenti.
Sono parimenti equiparati ai cittadini comunitari i cittadini della SVIZZERA, all’atto dell’entrata in vigore dello specifico accordo bilaterale sottoscritto in data 21.6.1999, che recepisce i Regolamenti 1408/71 e 307/99 sopra menzionati (attualmente in fase di ratifica, come da comunicazione del Ministero degli Affari Esteri D.G.I.E. – Ufficio I in data 8 aprile 2002, prot. 1828).
Le presenti disposizioni si applicano altresì a:
- rifugiati politici, che potranno richiedere l’assistenza necessaria al Servizio Sociale Internazionale (Via Veneto, 96 – 00187 ROMA);
- personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia – accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede - e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli.
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