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I. 1 Disposizioni generali
I candidati comunitari ovunque residenti e quelli non comunitari in possesso dei requisiti di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25.07.98, n. 286 (1), possono accedere alla formazione universitaria in Italia senza limitazioni di contingente purché abbiano conseguito un titolo di studio valido (allegati n.1 e n.2 ) e superino le eventuali prove di ammissione stabilite per il corso universitario prescelto.
Gli studenti provenienti da Paesi in cui è previsto uno speciale esame di idoneità accademica, per candidarsi all'iscrizione presso le locali Università presentano, oltre al titolo finale degli studi secondari, anche la certificazione attestante l'idoneità conseguita tramite tale esame (es.: Vestibular in Brasile, Selectividad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc..). Non è richiesto tuttavia il superamento di esami in loco che si configurino esclusivamente come "concorsi" per la definizione dei vincitori dei posti in singoli corsi a numero chiuso.
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(1) “E’ comunque consentito l’accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all’estero, equipollente.”
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