I. 5 Cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero
L'iscrizione universitaria di cittadini italiani in possesso di titolo di studio estero che non sia già stato dichiarato equipollente ad un diploma italiano di istruzione secondaria di secondo grado dal competente Centro Servizio Amministrativo ai sensi delle norme in vigore, è regolata dall'art. 147 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 “Approvazione del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore”.
I predetti cittadini possono chiedere l'iscrizione universitaria nelle forme precedentemente indicate. La domanda di iscrizione potrà essere accolta soltanto se il titolo di studio sarà accompagnato anche dalla certificazione consolare attestante, sulla base di idonea documentazione, l'effettivo compimento degli studi in istituzioni scolastiche situate all'estero.
Restano in ogni caso confermate anche per i cittadini italiani - salvo che i medesimi non abbiano già ottenuto la dichiarazione di equipollenza sopra citata - le indicazioni riguardanti i titoli di studio statunitensi e britannici , nonché quelli relativi a sistemi scolastici ordinati su meno di 12 anni complessivi di scolarità e quelli che comportano nei sistemi locali un successivo esame di idoneità accademica (allegato n. 1).
Entro il 26 febbraio 2003, gli Atenei italiani trasmettono al Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici - S.A.U.S., Uff. II - Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma, i dati riguardanti la situazione definitiva delle immatricolazioni.
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