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I. 3   Documenti di studio

I documenti di studio rilasciati da autorità estere  vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, (2), nonché di legalizzazione e di “dichiarazione di valore in loco” (Mod.E) a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio (3).

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(2) Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana fatta eseguire a cura degli interessati che possono rivolgersi, se in Italia, al Tribunale di zona, ovvero a traduttori ufficiali giurati, o anche alle Rappresentanze diplomatico consolari, operanti in Italia, del Paese ove il documento è stato rilasciato.  Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori operanti nel Paese di provenienza dei candidati, la traduzione sarà confermata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, alla quale i medesimi  devono rivolgersi per ogni informazione. 

(3) Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui  il candidato risieda (es. studente svizzero che studi in scuola ad ordinamento britannico in Svizzera) oppure nel quale il candidato studi  o abbia studiato (es. studente svizzero che studi in Kenia in una scuola ad ordinamento britannico), il titolo deve comunque essere munito di legalizzazione e di “dichiarazione di valore” della Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (nei due precedenti esempi trattasi del Consolato Generale d'Italia in Londra).

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I candidati, al fine di ottenere i predetti atti consolari, devono inviare alle Rappresentanze italiane i titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che ha rilasciato il titolo, ove previsto dalle norme locali.
Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961, i documenti devono essere muniti di timbro “Apostille” previsto da tale Convenzione ed apposto a cura delle competenti Autorità locali, salvo esonero anche da tale atto per i Paesi aderenti alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, Francia e Irlanda) ratificata dall’Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106,   nonché per la Germania in virtù della Convenzione italo-tedesca in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176.


I candidati i cui documenti di studio non siano stati già perfezionati devono richiedere il perfezionamento stesso alla Rappresentanza italiana competente per territorio, utilizzando gli appositi Modelli “C” o “D” - disponibili presso le Rappresentanze e le Università, nonché sui menzionati siti internet -  in una delle seguenti forme:

-  se residenti all’estero, presentando e ritirando i documenti originali personalmente o tramite terzi all’uopo  delegati;
- se residenti in Italia, ed impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi,  inviando i documenti originali con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che fornisca analoghe garanzie). La Rappresentanza italiana provvederà in tal caso - a mezzo assicurata e tramite l’Ufficio Corrieri del M.A.E., con la dicitura "posta in transito" - a restituire agli interessati gli originali perfezionati.

 
   

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