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Allegato a:

D.M. 21 luglio 1997 n. 278



UFFICIO LEGISLATIVO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di regolamento è stato predisposto in esecuzione dell’articolo 17, commi 104-108, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i quali prevedono la ridefinizione della composizione e delle funzioni del CUN e demandano ad un decreto ministeriale la determinazione delle modalità di elezione dei relativi componenti.
    Sembra opportuno rammentare che la legge 19.11.1990, n. 341 aveva già previsto all’art. 10 la riforma del CUN, non attuata in quanto non è stato possibile contemperare adeguatamente tutte le indicazioni date alla stessa legge riguardo alla equilibrata distribuzione della rappresentanza fra aree disciplinari, ambiti territoriali e categorie.
    In particolare il numero di 30 rappresentanti dei docenti e ricercatori non consentiva di assicurare una rappresentanza proporzionale delle stesse categorie in ciascuna area disciplinare.
    Il TAR del Lazio ha disposto la sospensione della procedura elettorale in accoglimento di ricorsi proposti avverso il regolamento elettorale (pubblicato nella G.U. n. 75 del 29.3.96), per denunciare le predette incongruenze.

    A seguito di tali vicende è stata inserita, in sede di predisposizione del disegno di legge Bassanini, la norma citata in precedenza che prevede una più razionale struttura dell’organo consultivo.

    A causa delle difficoltà applicative della L. 341/90 è stato, inoltre, necessario, prorogare il CUN nella sua attuale composizione con una serie di decreti legge, l’ultimo dei quali è il n. 49 del 10.3.97, convertito dalla legge 9 maggio 1997, n. 121.

    Tale provvedimento stabilisce la proroga dell’organo consultivo fino al 31 ottobre 1997.

    La legge 15 maggio 1997, n. 127, contiene una serie di disposizioni che portano a compimento il processo di autonomia universitaria, avviato con la legge 14.5.1989, n. 168 e non ancora concluso per la mancata approvazione di una legge quadro di settore.

    In linea con il nuovo quadro normativo così delineato il CUN si configura quale organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni universitarie, la cui struttura assicura una presenza paritetica delle varie componenti dei professori e ricercatori per ciascuna area disciplinare. Viene superato, così, il punto più controverso della riforma contenuta nell’art. 10 della L. 341/90, la quale prevedeva una adeguata presenza delle varie componenti di professori e di ricercatori in misura proporzionale alla consistenza delle aree disciplinari.

    Il provvedimento proposto, oltre alle modalità di elezione dei docenti e del personale tecnico e amministrativo, introduce i criteri per consentire al Consiglio nazionale degli studenti e alla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane di scegliere, fra i propri componenti, coloro che entreranno a far parte del CUN.

    Il decreto si compone di 12 articoli.

    L’articolo 1 stabilisce il sistema elettorale ai fini della elezione dei rappresentanti delle grandi aree disciplinari attribuendo l’elettorato attivo e passivo ai professori ordinari, associati e ai ricercatori, in conformità a quanto stabilito dall’art. 17, comma 106 della legge. 15 maggio 1997, n. 127.

    A tal fine tenendo conto di due pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 5, 7 e 27 ottobre 1995, le aree disciplinari omogenee sono individuate in numero di 14 e comprendono i settori scientifico disciplinari.

    Si è ritenuto opportuno ripartire i tre seggi, assegnati a ciascuna area, fra le tre categorie di professori ordinari, associati e ricercatori, in misura paritetica, prevedendo distinti collegi elettorali.

    Dall’elettorato passivo restano esclusi i rettori e i direttori degli istituti di istruzione universitari per evitare una loro doppia candidatura, in quanto essi concorrono alla elezione dei tre membri nell’ambito della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

    L’articolo 2 stabilisce il criterio per la elezione degli otto studenti in seno al Consiglio nazionale degli studenti.

    L’articolo 3 individua il collegio elettorale e i criteri per l’elezione dei quattro rappresentanti del personale tecnico e amministrativo

    L’articolo 4 prevede che l’elezione dei tre membri da parte della CRUI avvenga fra i componenti dello stesso organo consultivo.

    L’articolo 5 stabilisce che le elezioni sono indette con apposita ordinanza.

    L’articolo 6 determina le modalità per la formazione degli elenchi degli elettori e la presentazione delle candidature presso le singole istituzioni universitarie.

    L’articolo 7 contiene le disposizioni per la costituzione, presso ogni sede universitaria, di seggi elettorali distinti per l’elezione del personale docente e ricercatore e del personale tecnico e amministrativo.

    L’articolo 8 prevede che il Ministero predisponga schede di diverso colore per ciascuna categoria di elettori e le trasmetta alle istituzioni universitarie.

    L’articolo 9 disciplina il sistema di funzionamento dei seggi e di espressione del voto da parte degli elettori. In particolare si prevede che per l’elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori le schede votate siano inviate alla commissione elettorale centrale che dovrà effettuare lo spoglio mentre per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo ogni seggio provveda direttamente alle operazioni di scrutinio e ne comunichi i risultati alle commissioni elettorali locali.

    L’articolo 10 stabilisce che per ogni sede universitaria sia istituita una commissione elettorale locale con il compito di accertare la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi e di procedere alla compilazione di una graduatoria.

    L’articolo 11 prevede la composizione della commissione elettorale centrale presso il Ministero.

    L’articolo 12 disciplina i compiti della commissione centrale che riguardano sostanzialmente le operazioni di scrutinio per l’elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori, la formazione di graduatorie finali, l’esame di eventuali contestazioni e la proclamazione degli eletti.

    In relazione al parere del Consiglio di Stato:

- all’articolo 1, comma 4, è stato soppresso l’inciso relativo all’esclusione di rettori e direttori dall’elettorato passivo;
- agli articoli 2 e 4 sono stati precisati modalità e termini di presentazione delle candidature, con modifiche consequenziali sul piano delle modalità di votazione (non formalizzandosi liste di candidati)
- sono state fatte le altre modifiche formali al preambolo.


 
   

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